Normativa

350 W o 800 W: qual è la soglia vera del plug and play

Una soglia riguarda la burocrazia con il distributore, l'altra il modo in cui l'apparato si collega alla casa. Confonderle è ciò che rende credibile lo slogan «800 W senza installatore», che invece non regge.

Le regole, con la fonte. Ogni affermazione normativa di questa pagina rimanda alla fonte primaria (ARERA, e-distribuzione, CEI, codice civile) e porta la data in cui l'abbiamo aperta: 27/08/2026. Non diamo consulenza legale né fiscale: esponiamo la regola, il caso concreto va portato a chi di dovere.
Il limite non è il pannello, è la casa. Il collegamento va fatto a monte delle protezioni, su una linea che regga la corrente, e sopra i 350 W la dichiarazione di conformità la firma un installatore abilitato (DM 37/2008). Qui spieghiamo la regola: non è una procedura di montaggio.

Le due soglie non regolano la stessa materia, ed è per questo che se ne discute male. Gli 800 W riguardano la procedura di connessione: sotto quella potenza basta la Comunicazione Unica al distributore. I 350 W riguardano il modo di collegarsi: fino a lì l'apparato si connette direttamente tramite spina. Fra le due soglie la procedura resta semplificata, ma l'installazione non lo è più.

Cosa dice ciascuna delle due

La prima viene dalla regolazione: la delibera 315/2020/R/eel dell'ARERA, del 5 agosto 2020, ha modificato il TICA e introdotto, per gli impianti sotto gli 800 W collegati a un punto di prelievo già dotato di contratto di fornitura con potenza disponibile adeguata, una comunicazione al distributore che è di per sé titolo abilitante alla connessione. Niente domanda di connessione, niente corrispettivi, niente contratto di dispacciamento — e, come contropartita, nessuna remunerazione dell'energia immessa.

La seconda viene dalla tecnica: la CEI 0-21, la norma di riferimento per la connessione alle reti di bassa tensione, che pubblica il Comitato Elettrotecnico Italiano. Fino a 350 W l'apparato è trattato come un prodotto completo e pronto alla connessione diretta tramite spina, e non richiede il regolamento d'esercizio. Sopra, si torna nel mondo degli impianti: e un impianto, in Italia, lo mette in servizio un'impresa abilitata ai sensi del DM 37/2008, il decreto che il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica insieme alla modulistica.

Detto in una riga: sotto gli 800 W è semplificata la burocrazia con il distributore, non il lavoro elettrico. Lo slogan commerciale «800 W senza installatore», stampato su parecchie confezioni, mette insieme due regole che parlano di cose diverse.

Decide l'inverter, non i pannelli

La potenza che conta è quella immessa in rete, cioè quella di uscita del microinverter. I watt di picco dei moduli non entrano nella soglia: puoi avere 870 Wp di pannelli e restare nella fascia più bassa, se il microinverter si ferma a 350 W. Solo che quei pannelli in più, oltre un certo punto, non producono niente.

Il taglio dell'inverter (il clipping) entra in gioco quando i moduli superano di oltre il 20% la potenza di uscita. Esempio svolto, Centro Italia, ringhiera a Sud con ombra parziale: 435 Wp su un microinverter da 350 W danno 350 kWh all'anno. Raddoppiando i moduli a 870 Wp, con lo stesso microinverter, il modello restituisce 350 kWh: lo stesso numero, perché sopra la soglia il fattore di taglio scende esattamente quanto sale la potenza installata. Nella realtà un guadagno residuo c'è, nelle ore di spalla e nelle giornate coperte, ed è dell'ordine di pochi punti percentuali: il nostro modello lo trascura di proposito e lo dichiara, perché è preferibile un tetto conservativo a una promessa. La sostanza non cambia: sovradimensionare i moduli sotto un inverter piccolo è il modo più caro di non produrre energia.

I tre documenti della fascia intermedia

Fra 350 e 800 W servono tre cose che nessun proprietario può produrre da sé:

  • La dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciata dall'impresa installatrice abilitata: è il documento che attesta l'esecuzione a regola d'arte e che nessuno può autocertificare al posto suo.
  • Lo schema elettrico unifilare, timbrato e firmato: descrive come l'impianto di produzione si inserisce in quello di casa, dove sono le protezioni e con quali caratteristiche.
  • Il regolamento d'esercizio, cioè l'allegato G-bis della CEI 0-21: è il contratto tecnico fra te e il distributore, e stabilisce come l'impianto si comporta nei confronti della rete.

Vanno allegati alla comunicazione che si invia dall'area clienti del distributore, sezione produttori: le istruzioni operative e la modulistica le pubblica e-distribuzione per la propria rete, e ogni distributore per la sua. Il GSE, in questa procedura, non c'entra: non si chiede nulla, perché non si chiede alcun incentivo né alcun ritiro dell'energia.

Vale la pena salire di fascia? Il conto, non l'opinione

Confrontiamo due configurazioni sullo stesso balcone: 435 Wp con microinverter da 350 W contro 870 Wp con microinverter da 800 W. Prezzo dell'energia 0,247 euro al kWh, consumo 2.740 kWh all'anno.

Con la casa vuota di giorno, il risparmio passa da 79 a 113 euro all'anno: 34 euro di differenza. Se l'installatore per i tre documenti chiede fra 250 e 600 euro, quella sola voce si ripaga in 7,3-17,6 anni, senza contare i pannelli e il microinverter in più. Con qualcuno sempre in casa, invece, la differenza sale a 81 euro all'anno e la stessa voce rientra in 3,1-7,4 anni. La soglia giusta per te dipende dal tuo profilo di consumo, non dalla taglia che fa più scena. Il resto del conto, con i tuoi numeri, lo fa il dimensionatore, che mostra l'avviso della fascia appena tocchi la potenza dell'inverter.

Un solo impianto per punto di prelievo

È il vincolo che sfugge più spesso, e non si aggira: la procedura semplificata vale per un impianto sul punto di prelievo. Due kit da 400 W sullo stesso POD non fanno due pratiche da 400 W: fanno un impianto da 800 W, e se il secondo non viene comunicato la situazione non è una svista, è un impianto non dichiarato. Lo stesso vale per l'accumulo con inverter proprio: se immette in rete, la sua potenza si somma.

Cosa controllare sul kit prima di comprarlo

  • La potenza di uscita dichiarata del microinverter, in watt, e non i Wp scritti sulla scatola.
  • La conformità alla CEI 0-21 dichiarata dal costruttore per il mercato italiano, con la protezione di interfaccia integrata: un inverter conforme a una norma di un altro Paese non è equivalente.
  • Il manuale in italiano e i dati di targa leggibili: servono all'installatore per lo schema, e servono a te se un domani qualcuno chiede conto dell'impianto.
  • Se il venditore include i documenti della fascia intermedia oppure no. Quasi mai li include, e quasi mai lo scrive.

Se la comunicazione non parte

Non è una formalità rimandabile: la comunicazione è il titolo che rende la connessione legittima. Un impianto che immette in rete senza essere stato dichiarato è un impianto irregolare, con conseguenze che vanno dalla richiesta di rimozione da parte del distributore alle contestazioni in caso di sinistro, dove la compagnia guarda esattamente questo genere di carte. È l'adempimento più economico di tutta l'operazione: non costa nulla e si fa online.

Sul piano impiantistico resta valido il riferimento della CEI 64-8, con il collegamento a monte dei dispositivi di protezione dei carichi: il limite non è il pannello, è la linea di casa, con la sua sezione e la sua età. Qui esponiamo la regola e la fonte; il caso concreto lo valuta chi firma.

Le tre fasce di potenza, con la fonte primaria

Le due soglie, e cosa cambia davvero quando le superi
Potenza dell'inverterCosa cambiaDocumenti da allegareRiferimento
fino a 350 WConnessione diretta tramite spina: l'apparato è trattato come un prodotto finito.Comunicazione al distributore. Nessun regolamento d'esercizio.CEI 0-21
oltre 350 W e sotto 800 WProcedura ancora semplificata, ma l'installazione diventa lavoro di impresa abilitata.Dichiarazione di conformità, schema unifilare, regolamento d'esercizio (allegato G-bis).ARERA 315/2020/R/eel, CEI 0-21, DM 37/2008
da 800 W in suSi esce dalla semplificata: domanda di connessione ordinaria, con tempi e corrispettivi.Iter completo previsto dal TICA.TICA

Fonti primarie verificate il 27/08/2026. La potenza che conta è quella immessa in rete, cioè l'uscita del microinverter, non i watt di picco dei moduli.

Domande frequenti

Due kit da 400 W fanno un impianto da 800 W?

Sì, e per di più la procedura semplificata vale per un solo impianto per punto di prelievo. Le due potenze si sommano dal punto di vista del distributore, che vede un unico POD: non esistono due pratiche parallele da 400 W sullo stesso contatore. Chi installa il secondo kit senza dichiararlo ha un impianto irregolare, non una furbizia.

La soglia riguarda i Wp dei pannelli o i W dell'inverter?

I watt di uscita dell'inverter, perché la soglia guarda la potenza immessa in rete. Puoi restare nella fascia più bassa anche con moduli da 800 Wp, se il microinverter si ferma a 350 W. Attenzione però al taglio: oltre il 20% di sovradimensionamento la produzione in più che ti aspetti non arriva.

Chi può firmare la dichiarazione di conformità?

Un'impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008, iscritta al registro delle imprese con i requisiti tecnico-professionali richiesti. Non il proprietario, non un elettricista senza abilitazione, non il venditore del kit se non è anche installatore. È il motivo per cui la fascia intermedia ha un costo che quella fino a 350 W non ha.

Sotto i 350 W devo comunque comunicare qualcosa al distributore?

Sì. La comunicazione al distributore resta dovuta anche per un impianto piccolo: quello che cambia sotto i 350 W sono gli allegati, perché non serve il regolamento d'esercizio e l'apparato si collega direttamente tramite spina. «Plug and play» descrive il collegamento elettrico, non l'esonero dall'adempimento.

Cosa rischio se non invio la comunicazione?

L'impianto immette in rete senza titolo. Le conseguenze pratiche vanno dalla richiesta di regolarizzazione o rimozione da parte del distributore alle contestazioni in caso di sinistro, dove l'assicurazione guarda esattamente la conformità dell'impianto e la sua dichiarazione. È l'adempimento più economico dell'intera operazione: non costa nulla e si fa online.

Fonti e riferimenti

  • ARERA — la delibera 315/2020/R/eel del 5 agosto 2020, che ha modificato il TICA introducendo la comunicazione semplificata sotto gli 800 W.
  • e-distribuzione — le guide ai produttori e la modulistica della procedura semplificata, dove si leggono i requisiti del fotovoltaico plug and play.
  • CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano — la CEI 0-21, il suo allegato G-bis con il regolamento d'esercizio, e la CEI 64-8 per il punto di collegamento all'impianto di casa.
  • Ministero delle imprese e del made in Italy — il DM 37/2008 e la modulistica della dichiarazione di conformità degli impianti.
  • GSE — il gestore dei servizi energetici, per capire che cosa non serve fare quando si sceglie la procedura semplificata.